Facciamo chiarezza sulle regole da rispettare quando si acquista una bici elettrica nel 2024, i requisiti tecnici che devono rispettare i mezzi per essere considerati legali e i comportamenti che gli utenti devono rispettare quando si muovono per strada. Con l’arrivo della primavera, infatti, cresce la voglia di stare all’aria aperta e probabilmente molte persone stanno valutando la possibilità di acquistare una bicicletta elettrica (a pedalata assistita) per muoversi in città, è un’ottima idea ma è necessario conoscere la legge per evitare di fare acquisti errati che potrebbero esporvi al rischio di multe piuttosto salate.
Entriamo quindi nel dettaglio della normativa sulle biciclette elettriche, scoprirete che i paletti non sono poi molti e anche piuttosto chiari, intanto però, se volete star tranquilli potete consultare la nostra guida aggiornata alle migliori bici elettriche da città 2024.
Indice:
Bici elettriche o a pedalata assistita?
Prima di cominciare chiariamo un punto legato alla terminologia. Si dice bicicletta elettrica o bici a pedalata assistita? Il termine più corretto è quello di “bicicletta a pedalata assistita” anche se comunemente ci si riferisce a bici dotate di motore elettrico con “bici elettrica”. In realtà questa differenza di forma va a rivelare un dettaglio tecnico fondamentale delle biciclette legali, bici che non devono avere la possibilità di muoversi in modalità solo elettrica, meno che mai devono essere dotate di acceleratore o altri apparati per azionare il motore elettrico.
Le biciclette elettriche legali sono bici a pedalata assistita, cioè si muovono solo e soltanto con la pedalata del conducente, mentre il motore elettrico fornisce un aiuto alleggerendo la fatica. Come in intuisce dal termine, la pedalata è appunto assistita, non è mai sos-tituita.
Il regolamento tecnico
La normativa che disciplina i dati tecnici delle bici elettriche o a pedalata assistita è il REGOLAMENTO (UE) N. 168/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2013, recepito anche dall’Italia e integrato all’articolo 50 del Codice della Strada.
I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
In questa definizione sono spiegati tutti i requisiti tecnici che una bici elettrica deve rispettare in Europa, per essere considerata al pari di una bicicletta tradizionale. Diversamente la bicicletta verrà considerata come un ciclomotore, un motorino per intenderci, e dovrà rispettare altri regolamenti tecnici e di comportamento stradale. Vediamo punto per punto quali sono le specifiche tecniche di riferimento.
Cicli a pedali a pedalata assistita
Le prime parole mettono subito in chiaro che si parla di biciclette che devono avere i pedali e devono essere a pedalata assistita e con ciò si intende quel che abbiamo scritto nel primo paragrafo: bici che si devono muovere con la spinta sui pedali ma non possono muoversi autonomamente solo con il motore elettrico.
Motore con potenza nominale massima di 250 Watt
Questo è il punto forse un po’ più complesso da capire. Si parla della potenza nominale del motore elettrico, che deve essere inferiore o uguale a 250 Watt. Lo stesso regolamento europeo sopra menzionato va a chiarire cosa si intende con «potenza nominale continua massima»: potenza massima su trenta minuti all’albero di uscita di un motore elettrico, come da regolamento UNECE n. 85.
La potenza nominale massima si ottiene verificando la potenza massima che un motore elettrico è in grado di generare continuamente per mezz’ora rimanendo in equilibrio termico, cioè senza surriscaldarsi. Parliamo quindi di un valore di potenza nel tempo, ben diverso da un valore di potenza massima di picco, che invece si riferisce alla potenza massima che un motore può generare in un tempo molto limitato.
La potenza di picco porta ad un rapido surriscaldamento del motore, per cui può essere mantenuta solo per pochi secondi prima che venga regolata per ritornare in equilibrio termico. I parametri tecnici della batteria e del controllore che regola l’erogazione di corrente al motore, influenzano la potenza di picco, che può essere molto diversa tra un motore e l’altro a parità di potenza nominale. La potenza massima di picco si ottiene moltiplicando il valore in Volt della tensione della batteria per la corrente massima gestita dal controllore. Ad esempio 36 Volt x 15 Ampere, cioè 540 Watt, che sono un tipico valore di picco per i motori con potenza nominale da 250 Watt.
Questa differenza tra potenza nominale e potenza di picco può trarre in inganno, alcuni produttori dichiarano entrambi i valori per fugare ogni dubbio, mentre altri dichiarano un solo valore senza specificare se si tratti di picco o potenza nominale. Può capitare che alcune biciclette apparentemente illegali in realtà non lo siano, mentre in altri casi il valore dichiarato sia effettivamente troppo alto per rientrare nella normativa europea, purtroppo l’unica soluzione è valutare caso per caso e informarsi con il negozio o il produttore del mezzo.
Il limite dei 25 Km/h
Proseguendo con lo stralcio di regolamento incontriamo un ulteriore e fondamentale requisito tecnico da rispettare, il limite dei 25 Km/h. In questo caso la normativa è molto chiara: il motore può fornire assistenza alla pedalata fino al raggiungimento dei 25 Km/h, dopodiché deve arrestarsi. Significa che con una bici elettrica non posso andare oltre i 25 Km/h, no, ma se si vuole andare oltre il limite bisogna fare affidamento solo sulla forza delle gambe.
Il codice della strada
Il codice della strada ci fornisce indicazioni sulle regole da osservare durante l’utilizzo di una bicicletta elettrica su strada pubblica (perché su una strada privata ognuno è libero di comportarsi come meglio crede).
Quando una bicicletta a pedalata assistita osserva i regolamenti tecnici sopra elencati, viene considerata dal codice della strada al pari delle biciclette tradizionali. Non sono richiesti particolari requisiti per poterla guidare e le regole di circolazione da osservare sono le stesse delle normali biciclette, disciplinate dall’articolo 182 del Codice della Strada.
- Fuori dalle strade urbane ciclabili, se le condizioni della circolazione lo richiedono, i ciclisti devono procedere su un’unica fila e mai affiancarsi in più di due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci.
- I ciclisti devono reggere il manubrio almeno con una mano e avere braccia e mani libere.
- Tranne in alcune eccezioni, non è consentito trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
- I ciclisti devono condurre il veicolo a mano nel caso in cui siano d’intralcio o di pericolo per i pedoni.
- È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. Un conducente maggiorenne può trasportare un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature (articolo 68, comma 5).
- Chi circola fuori dai centri abitati al buio o in galleria ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (articolo 162, comma 4-ter).
Le bici a pedalata assistita possono circolare su strade pubbliche e piste ciclabili, mentre sono vietate nelle aree pedonali e in alcune zone a traffico limitato, non possono circolare sulle strade a scorrimento veloce, superstrade e autostrade, hanno l’obbligo di fari e luci di posizione che devono essere accese mezz’ora dopo il tramonto e mezz’ora prima dell’alba e in tutte le situazioni di scarsa visibilità (pioggia, neve, nebbia ecc.), devono inoltre essere dotate di freni in ordine e campanello. L’utilizzo del casco non è obbligatorio ma fortemente consigliato.
Se la bici non rispetta i requisiti tecnici?
In questo caso verrà considerata al pari di un ciclomotore, richiedendo quindi una serie di requisiti diversi e il conducente dovrà rispettare altre regole del Codice della Strada.
La normativa è in rapida evoluzione, per cui non è escluso che a breve verranno integrate nuove indicazioni per le bici elettriche che non rientrano nei parametri indicati, le cosiddette S-Pedelec (speed pedelec), bici a pedali con potenza fino a 4 kW e velocità massima fino a 45 Km/h, così come per i ciclomotori elettrici, ovvero biciclette elettriche con acceleratore (non a pedalata assistita) con potenza fino a 4 kW e velocità massima di 45 Km/h.
Per tutte le bici elettriche che sforano i limiti e vengono quindi considerate ciclomotori, sono necessari casco, l’assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione, quindi gli stessi requisiti di uno scooter. Le sanzioni previste per la circolazione con una bici elettrica non regolamentare sono quindi le stesse previste per l’utilizzo irregolare di un ciclomotore, ecco le minime:
- mancanza certificato di circolazione ed immatricolazione: sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo, sanzione pecuniaria euro 158,00 (art. 97 comma 7 CDS);
- mancata copertura assicurativa: sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo, sanzione pecuniaria euro 866,00 (art 193 commi 1 e 2 CDS);
- mancanza di targa: fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, sanzione pecuniaria euro 79,00 (art. 97 comma 8 CDS);
- mancanza casco: fermo amministrativo per 60 giorni, sanzione pecuniaria euro 83,00 (art. 171 commi 1, 2, 3, CDS);
- mancanza patente: fermo amministrativo per 3 mesi, sanzione pecuniaria euro 5.100,00 (art. 116 comma 15 CDS).
I controlli delle forze dell’ordine
È innegabile che guardandosi attorno nelle principali città italiane si possano facilmente notare bici palesemente fuori norma che circolano liberamente. È sconfortante per un ciclista che invece rispetta le regole, oltre che pericoloso, essendo i driver di queste bici spesso protagonisti di condotte rischiose dettate anche dalla potenza e velocità del mezzo.
Questo non significa comunque che i controlli non vengano eseguiti, a cadenza regolare vengono segnalati episodi di cronaca in cui vengono sequestrate bici irregolari e comminate multe salate ai trasgressori. Il rischio più grande, in ogni caso, è quello di incappare in un incidente mentre si è alla guida di un veicolo illegale, eventualità per altro non così remota quando si guida in città.
In caso di incidente scattano immediatamente i controlli e senza un’assicurazione e in ogni caso guidando un mezzo fuori norma, le sanzioni pecuniarie sono garantite, per non parlare della possibilità di dover sostenere onerosi risarcimenti qualora disgraziatamente nel sinistro ci dovessero essere feriti.
Immaginate di investire un pedone mentre si è a bordo di una bici da 35 Kg con acceleratore a velocità oltre i 25 Km/h, far male e farsi male è scontato, ritrovarsi rovinati per tutta la vita è anche peggio. Fate le vostre valutazioni.
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